L'utilizzo dell'autovettura di servizio per trasportare
passeggeri a pagamento tramite piattaforme di carpooling può comportare gravi
conseguenze per il lavoratore, fino alla perdita dell'impiego e delle relative
indennità risarcitorie. È quanto evidenzia una vicenda giudiziaria francese che
ha visto un dipendente licenziato per aver offerto passaggi a pagamento durante
i propri spostamenti professionali.
I fatti e l'indagine aziendale
La vicenda ha avuto inizio nel febbraio del 2015. Durante i
viaggi di lavoro effettuati regolarmente tra le città di Bordeaux e Nantes, un
quadro aziendale ha inserito diversi annunci sulla piattaforma BlaBlaCar,
offrendo posti a bordo della propria auto aziendale al prezzo di 20 euro
ciascuno.
Una volta venuto a conoscenza della situazione, il datore di
lavoro ha incaricato un ufficiale giudiziario di constatare e verbalizzare
ufficialmente la presenza degli annunci in rete. Le indagini successive hanno
appurato che non si trattava di un evento sporadico: nell'arco di un periodo di
quattro anni, il dipendente aveva pubblicato un totale di 112 annunci, traendo
un guadagno personale continuativo grazie all'utilizzo del mezzo di proprietà
dell'azienda. A seguito della convocazione per il colloquio preventivo, l'uomo
è stato licenziato per aver utilizzato un bene aziendale a fini di lucro
personale.
Il ribaltamento in appello e il nodo assicurativo
In un primo momento, il tribunale del lavoro (conseil de
prud'hommes) si era espresso a favore del dipendente, condannando l'impresa
a versargli 31.650 euro a titolo di indennità. Questa decisione è stata
tuttavia completamente ribaltata e annullata dalla Corte d'Appello di Rennes.
Secondo quanto spiegato dall'avvocato esperto in diritto del
lavoro Adrien Camus, l'elemento determinante ai fini del giudizio non è stato
l'ammontare complessivo delle somme percepite dal dipendente, quanto il rischio
legale a cui è stata esposta la società. Il contratto di assicurazione
stipulato dall'azienda per i veicoli di funzione vietava infatti espressamente
il trasporto di passeggeri dietro remunerazione. Di conseguenza,
nell'eventualità di un sinistro stradale, l'azienda avrebbe corso il rischio di
non essere coperta dalla propria assicurazione.
La decisione dei magistrati
La corte ha stabilito che la frequenza sistematica e le
modalità organizzative degli annunci superavano i limiti della semplice
condivisione delle spese, pratica abitualmente associata al concetto di
carpooling. I giudici hanno quindi ritenuto che il dipendente svolgesse una
vera e propria attività remunerata senza aver ottenuto alcuna autorizzazione
preventiva da parte del datore di lavoro.
Il licenziamento è stato pertanto giudicato pienamente
fondato. A seguito della sentenza definitiva, il lavoratore ha perso il diritto
ai 31.650 euro che gli erano stati riconosciuti in prima istanza ed è stato
inoltre condannato a corrispondere una somma pari a 500 euro al suo ex datore
di lavoro per il rimborso delle spese di giustizia.