Dal 3 novembre il nominativo della patente di chi guida dovrà corrispondere a quello scritto sul libretto di circolazione dell’auto.
Lo dice la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero dei Trasporti. Una norma che si basa sull’articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada e sull’articolo 274-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che titola: “Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli”.
Bisogna innanzitutto premettere che l’obbligo non vale per i veicoli privati che vengono guidati da diversi membri del nucleo familiare e per coloro che occasionalmente guidano un’auto prestata da un amico o da un conoscente.
Non si applicano neppure ai soggetti che effettuano attività di auto trasporto sulla base di: iscrizione al Ren o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporti di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).
Le aziende che danno le vetture aziendali in comodato gratuito ai dipendenti e per le flotte stampa e quelle di rappresentanza delle case automobilistiche, per essere in regola basterà che registrino presso la Motorizzazione il nome dell’utilizzatore, senza alcuna modifica alla carta di circolazione.
I soggetti coinvolti sono quindi le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli in custodia giudiziaria, quelli di proprietà di minorenni e di soggetti incapaci di agire in modo assoluto e degli interdetti giudiziali e legali.
La modifica bisogna dunque farla «nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione (all’ufficio della Motorizzazione civile) e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione».
La norma prevede che anche le auto a disposizione della Polizia Locale, cioè i Vigili Urbani, debbano adeguarsi alle nuove regole espletando tutta la procedura.
Per essere in regola bisogna richiedere un tagliando di aggiornamento presentando un’istanza corredata dalla documentazione tecnica del veicolo, una dichiarazione sostituiva di certificazione e un pagamento di 25 euro così ripartito: un versamento di 16 euro pari all’imposta dovuta per l’istanza e uno di 9 euro per diritti di motorizzazione.
Chi non dovesse adempiere a questo nuovo provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dell’articolo 94 del codice della strada che sono il ritiro del libretto ed una multa da 705 euro a 3.526 euro.
Bisogna anche precisare che la norma non è retroattiva e quindi sono tenuti a rispettarla solo coloro che guideranno un auto nelle condizioni richieste solo da dopo il 3 novembre 2014.