La sicurezza dei minori a bordo dei veicoli rappresenta uno
dei capitoli più complessi e cruciali della prevenzione stradale. Nonostante
l'evoluzione tecnologica dei sistemi di ritenuta, il corretto utilizzo dei seggiolini
auto rimane un tema su cui vige spesso confusione, alimentata dalla
sovrapposizione di normative europee e aggiornamenti del Codice della Strada.
Questo approfondimento mira a chiarire lo stato dell'arte riguardante gli
obblighi di legge, le omologazioni vigenti e i criteri tecnici per la tutela
dei passeggeri più piccoli.
L’evoluzione normativa: dalla R44 alla R129 (i-Size)
Per anni il mercato è stato dominato dalla normativa ECE
R44/04, che classificava i seggiolini auto in base al peso del bambino.
Tuttavia, lo standard di riferimento attuale, che garantisce i livelli di
sicurezza più elevati, è la normativa UN ECE R129, comunemente nota come
i-Size.
Introdotta progressivamente per affiancare e sostituire la
precedente, la R129 ha introdotto cambiamenti sostanziali:
- Classificazione
per altezza: Il criterio di scelta non è più il peso, ma l'altezza del
bambino (in cm), parametro considerato più affidabile per garantire la
corretta vestibilità del guscio protettivo.
- Isofix
obbligatorio (nella maggior parte dei casi): Per ridurre il rischio di
installazione errata, il sistema privilegia gli agganci Isofix rispetto
all'uso delle sole cinture di sicurezza del veicolo.
- Protezione
impatti laterali: La normativa impone test di crash test laterali,
precedentemente non richiesti dalla R44.
- Senso
contrario di marcia: L'obbligo di trasportare i bambini in senso
contrario di marcia è stato esteso fino ai 15 mesi di età, per proteggere
meglio collo e testa in caso di impatto frontale.
È fondamentale notare che, sebbene i vecchi modelli R44
siano andati incontro a uno stop alla vendita nell'Unione Europea (salvo scorte
di magazzino in periodi di transizione definiti), l'utilizzo di seggiolini già
in possesso delle famiglie e omologati secondo la vecchia norma resta, al
momento, consentito purché integri e non incidentati.
Le tipologie di dispositivi e l'articolo 172 del Codice della Strada
L'articolo 172 del Codice della Strada italiano recepisce le
direttive europee e impone l'uso di sistemi di ritenuta omologati per bambini
di statura inferiore a 1,50 metri. Oltre tale altezza, il minore può
utilizzare le normali cinture di sicurezza, eventualmente coadiuvate da un
adattatore, purché la cintura passi correttamente sulla spalla e non sul collo.
I seggiolini auto si dividono macroscopicamente in
categorie che seguono la crescita del minore:
- Navicelle
e Ovetti (fino a circa 15 mesi/87 cm): Da installare rigorosamente in
senso contrario di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore, è
obbligatorio disattivare l'airbag passeggero.
- Seggiolini
per bambini (fino a 105 cm circa): Strutture più robuste dotate di
cinture integrate a 5 punti.
- Rialzi
con schienale (da 100 a 150 cm): A partire dal 2017, la normativa ha
stretto le maglie sui cosiddetti "alzatine" (booster) senza
schienale. Attualmente, per i prodotti di nuova omologazione, lo schienale
è richiesto per garantire protezione laterale e il corretto posizionamento
della cintura diagonale fino al raggiungimento dei 135-150 cm.
Il dispositivo anti-abbandono: un obbligo italiano
Specificità della legislazione italiana è l'obbligo,
introdotto dalla Legge n. 117/2018 ed entrato in vigore attuativa nel 2020, di
dotarsi di dispositivi anti-abbandono. Tale obbligo riguarda tutti i
conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore ai 4
anni.
Il dispositivo può essere:
- Integrato
nel seggiolino auto all'origine.
- Una
dotazione di base del veicolo.
- Un
accessorio indipendente acquistato separatamente.
Il funzionamento deve prevedere un allarme che si attiva in
caso di allontanamento del conducente dal veicolo con il bambino ancora a
bordo, inviando segnali visivi, acustici o notifiche allo smartphone.
Sanzioni e decurtazione punti
Il mancato utilizzo dei seggiolini auto omologati, o
il loro uso improprio (ad esempio, cinture slacciate o installazione errata),
comporta sanzioni amministrative severe.
- Multa:
Sanzione pecuniaria che varia da 83 a 332 euro.
- Punti
patente: Decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente (o
dell'adulto sorvegliante se presente, qualora il conducente non sia
l'unico adulto).
- Recidiva:
In caso di due violazioni nell'arco di due anni, è prevista la sospensione
della patente da 15 giorni a due mesi.
Le stesse sanzioni si applicano in caso di assenza o mancato
funzionamento del dispositivo anti-abbandono per i minori di 4 anni.
Riassumendo: la responsabilità oltre la norma
Al di là del rischio sanzionatorio, l'adozione corretta dei
sistemi di ritenuta è una questione di fisica e biomeccanica. In caso di
impatto anche a velocità urbane (30-50 km/h), le forze di decelerazione che
agiscono su un corpo non vincolato sono tali da rendere impossibile per un
adulto trattenere un bambino con le braccia.
Gli esperti di sicurezza stradale raccomandano, oltre al
rispetto formale dell'omologazione, di verificare sempre la compatibilità del
seggiolino con il proprio veicolo (consultando la lista di compatibilità del
produttore) e di sostituire immediatamente il dispositivo in caso di incidente,
anche lieve, poiché micro-fratture strutturali invisibili potrebbero
comprometterne l'efficacia futura.