La Corte di Cassazione ha giudicato legittime le contravvenzioni inflitte dalle Forze dell’Ordine locali qualora utilizzino autovelox noleggiati da aziende private, le quali riscuotono una percentuale sui proventi delle sanzioni amministrative a carico del conducente colto in flagrante. Il tutto è partito da un ricorso presentato nel 2008 da una signora residente in Sardegna, la quale all’epoca venne “immortalata” da un dispositivo Traffiphot.
Dopo aver iniziato questa battaglia nel 2008, dopo cinque anni, nel 2013, il giudice di pace di Terralba (provincia di Oristano) aveva accolto l’istanza presentata dalla guidatrice. Ma l’Amministrazione Comunale decise di non arrendersi, prestando ricorso al tribunale di Oristano che, in contraddizione alla precedente sentenza, aveva dichiarato il verbale legittimo. Il nodo della questione era legato al fatto che l’autovelox adoperato risultava gestito da una società impegnata in un rapporto di convenzione con la pubblica amministrazione, tuttavia nella disponibilità degli agenti della polizia territoriale. Si è arrivati negli anni a ricorrere addirittura al giudizio della Cassazione, onde chiudere definitivamente la questione. Chiamata a pronunciarsi, la Corte di Cassazione ha fornito delle linee importanti, che faranno da guida in vista di futuri pronunciamenti. La remuneratività del servizio non è quindi un fattore rilevante, se si è colti in infrazione, toccherà pagare la multa.
Autovelox: sulla base di cosa è stato presentato questo ricorso? Il ricorso presentato si basava sul fatto che l’azienda locatrice del dispositivo autovelox Traffiphot incassava il 29,1% di ciascuna somma versata a seguito delle infrazioni ravvisate.
Per la Corte di Cassazione non sussiste nessun genere d’invalidità del verbale associato al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno il 50%, a certi scopi pubblici. Inoltre, i giudici intervenuti hanno evidenziato come i dati raccolti confluiscano comunque in un server, al fine di essere approvati dal personale della polizia locale. Al contrario, si sarebbe rivelata illegittima l’esclusiva totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata, senza l’espletamento del compito di verifica da parte di pubblici ufficiali.
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