Multe stradali con le telecamere di sicurezza? Il Garante della Privacy blocca i Comuni: ecco quando i verbali sono illegittimi

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26 giugno 2026, 10.26
telecamere torino 24 24
L'Autorità interviene a gamba tesa sull'uso improprio della videosorveglianza urbana: vietato utilizzare i filmati per sanzionare gli automobilisti o chiedere la revisione della patente, a meno che non vi sia un reato penale.
Una decisione che rischia di creare un importante precedente per migliaia di automobilisti italiani e di svuotare le casse di molte amministrazioni locali. Il Garante della Privacy ha stabilito in modo inequivocabile che le telecamere di videosorveglianza installate dai Comuni nelle piazze e lungo le strade cittadine non possono essere trasformate in "vigili elettronici" per accertare le normali infrazioni al Codice della Strada.

Il principio: la sicurezza urbana non è viabilità

Il cuore della pronuncia dell'Autorità risiede nel cosiddetto vincolo di finalità. I circuiti di videosorveglianza urbana, che riprendono continuativamente e ad ampio raggio le aree pubbliche, vengono approvati e installati con uno scopo ben preciso: la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, dei vandalismi e dei reati predatori.
Utilizzare questi stessi impianti per scopi diversi – come sanzionare un divieto di sosta, un sorpasso azzardato o determinare la colpa in un tamponamento – è una prassi scorretta. Tali azioni richiedono infatti una base giuridica specifica che ne disciplini il trattamento dei dati, base che, allo stato attuale normativo, non esiste per le violazioni amministrative della viabilità.

Il caso di Reggio Calabria: patente a rischio e dati trasmessi illecitamente

A innescare il pronunciamento è stato un duro ammonimento formale rivolto al Comune di Reggio Calabria. L'amministrazione locale aveva utilizzato i filmati di una telecamera di sicurezza pubblica per ricostruire l'esatta dinamica di un incidente stradale. Sulla base di quelle riprese, la Polizia Locale non solo aveva contestato una violazione del Codice della Strada a uno dei conducenti coinvolti, ma aveva addirittura inoltrato l'intero filmato alla Motorizzazione Civile ai fini di un'eventuale revisione della patente di guida.
Il Garante ha ritenuto questo modus operandi del tutto illecito. L'invio delle immagini alla Motorizzazione è stato giudicato irregolare, in quanto procedura non prevista dal Codice della Strada né da altre normative di settore. Il Comune ha operato in palese violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità previsti dalle normative sulla privacy.

L'unica eccezione per usare le telecamere: la rilevanza penale

L'Autorità ha chiarito che l'acquisizione, l'utilizzo e la conservazione dei filmati di sicurezza urbana in caso di sinistri stradali sono consentiti esclusivamente se si verificano condotte di natura penale (ad esempio omissione di soccorso, lesioni gravi o omicidio stradale).
Nel caso specifico analizzato a Reggio Calabria, l'incidente aveva provocato a uno dei conducenti lesioni giudicate lievi, con una prognosi refertata di soli dieci giorni. In termini di legge, in assenza di una querela di parte per lesioni di questa entità, non sussiste alcun procedimento penale d'ufficio. Venendo a mancare il reato, le immagini delle telecamere non potevano in alcun modo essere acquisite o utilizzate come prova per redigere un verbale puramente amministrativo.
Si tratta di un monito chiarissimo per tutte le giunte comunali: la privacy dei cittadini non può essere aggirata per elevare contravvenzioni stradali, sfruttando in modo improprio strumenti tecnologici nati esclusivamente per garantire l'ordine pubblico.
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