L'Autorità interviene a gamba tesa sull'uso improprio
della videosorveglianza urbana: vietato utilizzare i filmati per sanzionare gli
automobilisti o chiedere la revisione della patente, a meno che non vi sia un
reato penale.
Una decisione che rischia di creare un importante precedente
per migliaia di automobilisti italiani e di svuotare le casse di molte
amministrazioni locali. Il Garante della Privacy ha stabilito in modo
inequivocabile che le telecamere di videosorveglianza installate dai Comuni
nelle piazze e lungo le strade cittadine non possono essere trasformate in
"vigili elettronici" per accertare le normali infrazioni al Codice
della Strada.
Il principio: la sicurezza urbana non è viabilità
Il cuore della pronuncia dell'Autorità risiede nel
cosiddetto vincolo di finalità. I circuiti di videosorveglianza urbana,
che riprendono continuativamente e ad ampio raggio le aree pubbliche, vengono
approvati e installati con uno scopo ben preciso: la prevenzione e il contrasto
della criminalità diffusa, dei vandalismi e dei reati predatori.
Utilizzare questi stessi impianti per scopi diversi – come
sanzionare un divieto di sosta, un sorpasso azzardato o determinare la colpa in
un tamponamento – è una prassi scorretta. Tali azioni richiedono infatti una
base giuridica specifica che ne disciplini il trattamento dei dati, base che,
allo stato attuale normativo, non esiste per le violazioni amministrative della
viabilità.
Il caso di Reggio Calabria: patente a rischio e dati trasmessi
illecitamente
A innescare il pronunciamento è stato un duro ammonimento
formale rivolto al Comune di Reggio Calabria. L'amministrazione locale aveva
utilizzato i filmati di una telecamera di sicurezza pubblica per ricostruire
l'esatta dinamica di un incidente stradale. Sulla base di quelle riprese, la
Polizia Locale non solo aveva contestato una violazione del Codice della Strada
a uno dei conducenti coinvolti, ma aveva addirittura inoltrato l'intero filmato
alla Motorizzazione Civile ai fini di un'eventuale revisione della patente di
guida.
Il Garante ha ritenuto questo modus operandi del
tutto illecito. L'invio delle immagini alla Motorizzazione è stato giudicato
irregolare, in quanto procedura non prevista dal Codice della Strada né da
altre normative di settore. Il Comune ha operato in palese violazione dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità
previsti dalle normative sulla privacy.
L'unica eccezione per usare le telecamere: la rilevanza penale
L'Autorità ha chiarito che l'acquisizione, l'utilizzo e la
conservazione dei filmati di sicurezza urbana in caso di sinistri stradali sono
consentiti esclusivamente se si verificano condotte di natura penale (ad
esempio omissione di soccorso, lesioni gravi o omicidio stradale).
Nel caso specifico analizzato a Reggio Calabria, l'incidente
aveva provocato a uno dei conducenti lesioni giudicate lievi, con una prognosi
refertata di soli dieci giorni. In termini di legge, in assenza di una querela
di parte per lesioni di questa entità, non sussiste alcun procedimento penale
d'ufficio. Venendo a mancare il reato, le immagini delle telecamere non
potevano in alcun modo essere acquisite o utilizzate come prova per redigere un
verbale puramente amministrativo.
Si tratta di un monito chiarissimo per tutte le giunte
comunali: la privacy dei cittadini non può essere aggirata per elevare
contravvenzioni stradali, sfruttando in modo improprio strumenti tecnologici
nati esclusivamente per garantire l'ordine pubblico.