Dal 16 luglio entra in vigore la nuova normativa per la
micromobilità. Assoutenti stima una spesa complessiva di 50 milioni di euro
annui per i cittadini, ma lancia l'allarme sulla mancanza di verifiche in
strada e sul rischio di speculazioni tariffarie.
Il 16 luglio segna uno spartiacque per la mobilità urbana in
Italia: al termine della proroga di due mesi accordata dal governo su richiesta
dell'Ania, entra ufficialmente in vigore l'obbligo di copertura assicurativa
per i monopattini elettrici. La misura andrà a interessare circa 1 milione di
proprietari privati che utilizzano quotidianamente questo mezzo sul territorio
nazionale.
A fare il punto sulle nuove disposizioni, sui costi e sulle
zone d'ombra della normativa è Assoutenti, che sottolinea l'importante impatto
economico per i cittadini e le criticità legate all'applicazione reale delle
regole.
Il quadro normativo e le sanzioni
L'obbligo è figlio del nuovo Codice della strada, varato
alla fine del 2024, il quale stabilisce un principio chiaro: i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica non possono circolare se sprovvisti di
un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RC), in conformità
con l'articolo 2054 del codice civile. La copertura serve a tutelare da
eventuali danni arrecati durante la guida, come lesioni a pedoni, ciclisti o
danni ad altri veicoli.
Per chi viene sorpreso a circolare senza essersi adeguato
alla normativa, sono previste multe che vanno da 100 a 400 euro.
Niente "RC Capofamiglia" e le nuove regole sui risarcimenti
Assoutenti chiarisce un aspetto fondamentale per i
consumatori: non sarà sufficiente affidarsi a una generica polizza RC
capofamiglia. Per avere validità legale, l'assicurazione obbligatoria del
monopattino dovrà riportare espressamente il codice del contrassegno
identificativo del mezzo.
Trattandosi di una fattispecie inedita per il mercato
assicurativo italiano, le procedure in caso di incidente seguiranno un iter
specifico:
- Nessun
indennizzo diretto: Almeno per i primi due anni, non sarà possibile
utilizzare il sistema del risarcimento diretto.
- Procedura
ordinaria: In caso di sinistro, verrà applicata la procedura prevista
dall'articolo 148 del codice delle assicurazioni. Il danneggiato dovrà
quindi inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa
assicuratrice del responsabile, e non alla propria compagnia.
- Fase
di monitoraggio: La circolare del Mimit dello scorso 24 aprile ha
istituito un biennio di osservazione. L'Ivass avrà il compito di informare
ogni sei mesi il Ministero sull'andamento dei sinistri, con l'obiettivo di
costruire, a regime, uno specifico forfait su base nazionale.
L'impatto economico: un mercato da 50 milioni di euro
L'operazione comporterà un onere finanziario significativo
per i proprietari dei mezzi. Secondo le stime dell'associazione, la spesa annua
complessiva a carico dei cittadini si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro.
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Tipologia di copertura
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Costo annuo stimato
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Polizza Base
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Tra i 35 € e i 55 €
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Polizza con garanzie accessorie
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Fino a 150 €
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L'allarme di Assoutenti: "In strada regna ancora il far west"
Nonostante l'introduzione di nuovi obblighi di legge,
l'associazione dei consumatori evidenzia una profonda discrepanza tra le norme
su carta e la realtà urbana.
"Il vero problema è che nel settore dei monopattini
regna ancora il far west. Vengono imposti nuovi obblighi di legge ma nelle
nostre città ancora non si riesce a far rispettare le regole più basilari del
Codice della strada, come l’uso del casco o il divieto di circolare in due sui
monopattini."
— Gabriele Melluso, Presidente di Assoutenti
Il nodo centrale, secondo Melluso, risiede
nell'insufficienza dei controlli da parte delle forze dell'ordine in strada.
Infine, il presidente lancia un appello alle istituzioni affinché garantiscano
la massima vigilanza sulle dinamiche assicurative: il rischio è che il nuovo
obbligo apra la strada a speculazioni e discriminazioni tariffarie a livello
territoriale. Essendo i monopattini una realtà del tutto nuova e priva di uno
storico, secondo Assoutenti non vi è infatti alcuna giustificazione tecnica per
l'applicazione di profili di rischio (e relativi premi) differenti tra le
diverse regioni o province italiane.