Il DPCM del 3 novembre 2020 ha introdotto misure restrittive simili ai precedenti DPCM e Decreti in materia a partire dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020, anche per quanto riguarda andare dal gommista, a prescindere dalla zona di appartenenza, che sia zona rossa, gialla o arancione.
Il principio regolatore (vedi art.1) è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzare misure di protezione individuale (mascherine) in ambiente chiuso ed all’aperto. Inoltre, gli spostamenti sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio. Viene sostanzialmente confermato il protocollo di regolamentazione del 24 aprile 2020 per gli ambienti di lavoro, con il richiamo ad un uso più scrupoloso delle mascherine e ad evitare il più possibile riunioni in presenza.
Questo DPCM, nello specifico, sospende le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per alcune attività come individuate nell’allegato 23, tra cui compare anche l’attività riconducibile al commercio di pneumatici. Il DPCM consente altresì la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici.
A ciò si aggiunga quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale (vedi circ. del MIT del 17 gennaio 2014) che tra l’altro prescrive che il rimontaggio di pneumatici invernali avvenga entro il 15 novembre. Con ciò rispettando le Ordinanze emesse da più della metà delle province d’Italia e/o dai proprietari e gestori di strade ed autostrade ai fini della sicurezza stradale e per evitare problemi di intralcio alla circolazione durante uno dei periodi più critici dell’anno, soprattutto in caso di possibili nevicate.
Posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?
Si, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.
Posso andare dal gommista in zona gialla? Potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi, nonché per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
Posso andare dal gommista in zona arancione? Potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
Posso andare dal gommista in zona rossa? Potranno recarsi dal gommista se in grado di dimostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).
Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?
Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle consentite. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e sindacati.
Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento, all’ingresso del locale deve essere applicato un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici estivi e condividere un appuntamento per il cambio gomme?
Certo, è la soluzione migliore, purché in conformità alla normativa sulla privacy. Quanto allo spo- stamento dei clienti si veda quanto indicato nella prima domanda.
Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme estive presso il domicilio del cliente?
Il DPCM 3 novembre 2020 riporta nell’allegato 23 le attività di commercio al dettaglio consentite. Tra queste sono previste anche le attività di commercio al dettaglio ambulante, ma non quelle di manutenzione e riparazione dei veicoli ambulante. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le attività di commercio ambulante di autoriparazione siano conformi alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nella fattispecie per le quali sono ammesse deroghe (come ad es. la sostituzione di un pneumatico in avaria).
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