Oggi, venerdì’ 6 marzo 2020, scattano le multe per chi non si è adeguato installando i sistemi per i seggiolini anti abbandono, alla salvaguardia dei minori di 4 anni trasportati in auto.
Oltre a pensare all’emergenza coronavirus e ai figli a casa da scuola, i genitori italiani non devono dimenticarsi delle multe che scattano oggi, venerdì 6 marzo, per chi non rispetta le norme sui seggiolini anti abbandono. Ci viene in aiuto automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, che ci illustra come risolvere i dubbi legati alla questione.
Oggi, infatti, è entrato in vigore il provvedimento che introduceva l’obbligo di adozione dei seggiolini anti abbandono, la legge n. 157 del 19 dicembre 2019. Il 6 marzo scattano quindi i controlli per certificare il rispetto delle norme per chi trasporta minori di età inferiore ai 4 anni.
Le multe per chi non rispetta l’adeguamento, vanno dagli 81 ai 326 euro, la stessa cifra imputata a chi non indossa le cinture di sicurezza durante la guida. In entrambi i casi, in caso di recidiva nel giro di due anni è prevista la sospensione della patente da 15 giorni fino a un massimo di due mesi.
Chi ha fatto richiesta può godere, dal 21 febbraio 2020, del voucher di 30 euro per l’acquisto di dispositivi per seggiolini anti abbandono, seguendo questa procedura. Essenzialmente questi dispositivi funzionano grazie alla connessione Bluetooth con lo smartphone del genitore/conducente.
Scendendo dall’auto, nel caso in cui il bambino rimane in auto, parte automaticamente un messaggio d’allarme appena la connessione si disattiva automaticamente allontanandosi dalla vettura. Nel caso in cui questo sia silenziato, il dispositivo invia dei messaggi d’allarme agli altri dispositivi collegati configurati come quelli di altri familiari del bambino, così da avvisare tempestivamente il genitore.
Come ci ricorda Automobile.it, le tipologie di dispositivi da applicare ai seggiolini anti abbandono sono principalmente 4:
Come anticipato, il Codice della Strada disciplina all’articolo 172 l’uso delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini.
Nello specifico, il comma 5 dispone che i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato in maniera automatica.
Secondo il comma 6 tutti gli occupanti di età superiore a tre anni dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 e M3, solo se di tipo omologato, secondo quanto previsto al comma 1.
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