Il 15 giugno scade il termine per il cambio gomme invernali con quelle estive. Normalmente il termine ultimo per mettersi in regola sarebbe il 15 maggio, ma vista l’emergenza dovuta alla pandemia COVID19, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il 30 aprile scorso una circolare, che proroga fino al 15 giugno il termine per il cambio gomme stagionale.
Infatti, la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che il periodo interessato dall’obbligo dell’uso di pneumatici invernali sia quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, ma il 17 gennaio 2014 il Ministero ha emanato la circolare che prevede un periodo temporale aggiuntivo di un mese sia all’inizio che al termine della vigenza delle Ordinanze, ovverosia dal 15 ottobre al 15 maggio. Questa proroga ha lo scopo di consentire ai veicoli equipaggiati con pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiore a quelli riportati in carta di circolazione, di poter effettuare per tempo il cambio gomme senza incorrere in infrazioni al Codice della Strada. In altre parole, in una situazione di normalità, dal 16 maggio al 14 ottobre non sarebbe consentita la circolazione ad autoveicoli muniti di pneumatici M+S con caratteristiche non di serie, ovvero con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione.
Il codice di velocità è un simbolo (una lettera che per le auto va da Q a Y) che indica la velocità massima di esercizio consentita per quel pneumatico.
Questa lettera si trova sul fianco del pneumatico e deve corrispondere a quanto riportato in carta di circolazione unitamente agli altri parametri dimensionali e prestazionali.
I pneumatici invernali, se impiegati nel periodo invernale, possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h). Se l’automobilista ha optato per il montaggio di gomme con codice di velocità più basso rispetto a quanto riportato in carta di circolazione, entro il termine del 15 giugno dovrà obbligatoriamente effettuare il cambio gomme, montando pneumatici con un codice di velocità uguale o superiore a quello riportato sulla carta di circolazione.
Coloro che invece avessero dei pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore a quanto previsto in carta di circolazione non hanno l’obbligo di cambio gomme perché non sono previste limitazioni di periodi d’uso a patto che il codice di velocità sia identico a quello dell’equivalente misura estiva.
Nel caso in cui la carta di circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, chiarisce che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione.
Sulle carte di circolazione di alcuni veicoli sono previste specifiche misure di pneumatici invernali. Queste misure sono aggiuntive e non vincolanti rispetto alle altre misure.
Secondo l’articolo 79 del Codice della Strada, chiunque circoli con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati è soggetto a sanzioni pecuniarie (nel 2019 si andava da 87 a 348 euro). Inoltre, come sanzione aggiuntiva vi può essere il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo.
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