Premesso che la guida sotto l’effetto di alcol è pericolosissima e va combattuta, resta il fatto che le Forze dell’ordine hanno l’obbligo di seguire un protocollo quando fermano l’automobilista per strada al fine di verificare le sue condizioni. Prima di effettuare l’alcoltest, infatti, Polizia e Carabinieri devono avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Se non lo fanno, sia il risultato dell’etilometro sia la multa eventuale saranno nulli.
Lo impone l’articolo 114 del Codice di procedura penale (Attuazione), “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”: nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del Codice, la Polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Siamo all’interno dell’articolo 354 del Codice (“Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone”).
In una giurisprudenza vastissima in materia, a confermarlo è stata la Cassazione con sentenza 5396/2015, con peso specifico notevole perché a Sezioni Unite. L’obbligo vale anche prima di esami ematici, sempre per determinare la quantità di alcol nell’organismo. Il mancato avvertimento dev’essere eccepito dall’automobilista, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto. Oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. In questo caso, sarà sufficiente un ricorso per cancellare la multa.
Tanto dicono la legge e i giudici sulla guida in stato alterato da alcol. Ribadiamo tuttavia che si tratta di una piaga delle nostre strade, alla base di incidenti gravi e no, pur in assenza di statistiche complete, in quanto l’ISTAT non riceve un numero adeguato di informazioni sulla questione.
Autore: Mr. Limone