Obbligo invernale 2026-27: quali gomme, catene e calze sono in regola

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21 settembre 2026, 12.03
pneumatici invernali lamelle
Domenica 15 novembre torna in vigore, sulle strade coperte da ordinanza, l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o con mezzi antisdrucciolevoli a bordo, fino al 15 aprile 2027. La scadenza è fissata da oltre dieci anni, mentre è cambiata l’offerta tra cui scegliere: la diffusione delle coperture quattro stagioni e delle calze tessili ha moltiplicato i prodotti presentati come adatti all’inverno, senza che tutti lo siano anche ai fini della legge. Per distinguerli il criterio non è commerciale ma normativo, e passa da poche sigle e da un paio di omologazioni.

Cosa prevede la direttiva

Il riferimento resta la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 (prot. RU/1580), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio dello stesso anno. Il testo non introduce un obbligo generalizzato: dà attuazione all’articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della strada, che consente agli enti proprietari o concessionari di imporre le dotazioni invernali con un’ordinanza, resa nota da un apposito cartello. Nei centri abitati la stessa facoltà spetta ai Comuni. Ciclomotori e motocicli restano esclusi, ma nel periodo di vigenza possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio.
Dove l’ordinanza è in vigore, le soluzioni ammesse sono alternative tra loro:
·        pneumatici invernali omologati, riconoscibili dalla marcatura M+S o dalle varianti MS, M-S e M&S;
·        catene da neve conformi alla normativa, tenute a bordo e compatibili con le gomme montate;
·        calze tessili omologate, anch’esse da tenere a bordo.
La scelta dipende dall’uso che si fa dell’auto. Per chi opta per il treno dedicato, i listini dei produttori e i cataloghi dei rivenditori online, tra cui quello di Euroimport Pneumatici, consentono di confrontare gomme invernali per misura, marca e stagione d’uso prima di prenotare il montaggio.

M+S e 3PMSF, due garanzie diverse

Per il Codice italiano la sigla M+S è sufficiente. Si tratta però di un’autocertificazione del produttore: segnala che disegno del battistrada e mescola sono pensati per fango e neve, senza che il dato derivi da una prova standardizzata. Il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) ha un fondamento diverso, perché attesta il superamento dei test di trazione su neve previsti dal regolamento UNECE R117.
Sulle strade italiane entrambe le marcature sono valide, e la differenza riguarda il livello di prestazione documentato. Il quadro cambia oltreconfine: in Germania, dal 1° ottobre 2024, gli pneumatici con la sola sigla M+S non sono più considerati invernali, e il requisito vale sia per le gomme invernali sia per le quattro stagioni. Chi prevede viaggi all’estero nel corso della stagione ha quindi motivo di orientarsi sulle coperture che riportano entrambe le marcature.

Il caso delle quattro stagioni

Le coperture quattro stagioni sono ammesse sulle strade soggette a ordinanza a una condizione: riportare sulla spalla la marcatura M+S. La definizione commerciale «all season», da sola, non ha valore in caso di controllo. Per chi percorre pochi chilometri in zone a clima mite sono la soluzione che evita il doppio cambio stagionale, mentre per chi frequenta abitualmente strade di montagna le coperture invernali dedicate restano la scelta più indicata su neve e ghiaccio.
Resta un aspetto che riguarda il resto dell’anno. La circolare ministeriale n. 1049 del 17 gennaio 2014 limita al periodo tra il 15 ottobre e il 15 maggio l’uso di gomme M+S con codice di velocità inferiore a quello della carta di circolazione, già ammesso purché non sotto la soglia Q (160 km/h). Una copertura destinata a restare sull’auto anche d’estate deve quindi rispettare il codice previsto per il veicolo, oltre a riportare la marcatura invernale.

Catene e calze a bordo

Le catene devono essere conformi al decreto ministeriale del 10 maggio 2011 o alla norma austriaca ONORM V5119, come indica la stessa direttiva, e compatibili con la misura degli pneumatici montati. Il manuale d’uso di alcuni modelli ne limita o esclude l’impiego per ragioni di spazio tra ruota e passaruota: un’indicazione da verificare prima dell’acquisto.
Le calze da neve, in tessuto, rientrano tra i dispositivi accettati se omologate secondo la norma UNI EN 16662-1, riportata sulla confezione. In entrambi i casi l’obbligo riguarda la presenza a bordo: i dispositivi si montano solo su fondo innevato o ghiacciato, ma devono essere pronti all’uso e adatti al veicolo. In caso di controllo, un set di misura errata viene trattato come un dispositivo inefficiente, e quindi sanzionato.

Controlli, sanzioni e date locali

Chi viene trovato senza dotazioni, o con dispositivi inefficienti, su una strada soggetta a ordinanza rischia una sanzione da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati e da 42 a 173 euro all’interno, in base agli articoli 6 e 7 del Codice. L’articolo 192 consente inoltre agli agenti di vietare la prosecuzione del viaggio finché il veicolo non viene equipaggiato. Il calendario, infine, non è uniforme: la direttiva permette agli enti di fissare periodi diversi per tratti in condizioni particolari, e in Valle d’Aosta, nella scorsa stagione, l’obbligo era già scattato il 15 ottobre.
La verifica più utile richiede pochi minuti e conviene farla entro la metà di ottobre: controllare la sigla M+S sulla spalla delle gomme già montate, comprese quelle vendute come quattro stagioni, e, per chi punta sulle catene, provarne il montaggio a vettura ferma e su fondo asciutto, così da accertare che la misura corrisponda prima che servano davvero.
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