La burocrazia fa del male alla sicurezza stradale. Infatti, in Italia c’è l’emergenza incidenti da alcol e droga, e sinistri da distrazione: servirebbe una rapida riforma del Codice della strada per arginare il fenomeno, ma i tempi di discussione del disegno legge sono biblici.
Per quanto nelle sue possibilità, a novembre 2023 il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato l’avvio delle nuove regole per Natale dell’anno scorso, però tutto si è incagliato nella macchina amministrativa. Morale: il 27 giugno il consiglio dei ministri ha approvato il disegno legge; oggi, il Parlamento ne discute, analizzando vari emendamenti, e non è dato sapere quando la legge verrà emanata.
Peccato, perché le nuove normative sono un giro di vite di un certo spessore. Anzitutto, il ritiro immediato e temporaneo della patente. La mini sospensione della licenza va in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l’applicazione delle ulteriori sanzioni accessorie: di durata minima di 7 o 14 giorni o raddoppiata se si provoca un sinistro stradale. Quando? Per l’ipotesi in cui, al momento dell’accertamento dell’illecito, risulti che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a 20 punti.
Facciamo un esempio: guida con smartphone in mano. Oggi, nessuna sospensione della patente, che avviene solo per recidiva (purché il database sia aggiornato, cosa difficile). Domani, 7 giorni di mini sospensione immediata se hai fra 10 e 20 punti-patente. Sono 14 giorni in caso di incidente. Invece, se hai fra uno e 9 punti, allora stop licenza raddoppiata.
Giusta la lotta alla guida sotto l’effetto di droga. Con la proposta del governo, vengono introdotte novità che permetteranno di individuare con maggiore certezza l’alterazione dell’uso di sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante. Addio al riferimento alla guida in stato di alterazione psicofisica: sì alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Era questa una delle principali richieste da parte degli organi di polizia stradale.
Contro la guida in stato alterato da alcol, arriva l’alcolock, ossia il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza: impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Il nuovo comma 3-ter stabilisce che i titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi mezzi è stato installato a proprie spese il dispositivo sopra menzionato.
Le sanzioni, in misura raddoppiata, si applicano al titolare di patente italiana, sulla quale è stato apposto lo stesso codice unionale 68, che circoli sul territorio nazionale su un veicolo a motore sprovvisto dell’alcolock. O con dispositivo alterato, manomesso o non funzionante.
Infine, si modifica l’articolo 117, al fine di estendere da uno a tre anni il periodo concernente il divieto di guida imposto ai neopatentati e concernente gli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche. Uno: per tutti gli autoveicoli (a motore termico o ad alimentazione elettrica o ibridi) diversi dalle autovetture, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Due: per le autovetture a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o, comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW. Tre: per le sole vetture elettriche o ibride plug-in, potenza specifica superiore a 65 kW/t, riferita alla tara ma compreso il peso della batteria.
Autore: Mr. Limone