Nell’ultimo decennio, in Italia, è cresciuto fortemente il numero di automobili circolanti con annessa una targa estera. In molti l’hanno notato ed altrettanti si sono posti la domanda: una persona residente in Italia può guidare un’auto con targa estera?
Vedere un italiano alla guida di una vettura con targa straniera porta a pensar male, ipotizzando frodi, evasione fiscale e perfino mancanza di sicurezza; in buona parte dei casi, a quanto pare, sarebbe proprio così. Si chiama “esterovestizione” ed è “in voga” nel Belpaese sin dagli anni ’90, quando iniziò timidamente come un fenomeno via via sempre più frequente.
Esenti da tali espedienti sono assolutamente tutti i turisti o cittadini stranieri che entrano sul suolo italiano per soggiornarvi brevi periodi; Il fenomeno delle auto con targa estere è, quindi, un qualcosa che riguarda direttamente ed esclusivamente coloro i quali risultino residenti in Italia o che vi rimangano per periodi superiori ai 60 giorni.
Visto il propagarsi del fenomeno, nel 2018 venne introdotto l’obbligo di re-immatricolare il veicolo con targa italiana, questa decisione fece discutere e non poco, guadagnando anche le critiche della Corte UE, la quale ritenne che guidare temporaneamente veicoli immatricolati in un altro Stato appartenente all’Unione Europea possa essere assimilabile al movimento di capitali e di conseguenza tutelato dall’Articolo 63 del TFUE.
Il governo italiano decise quindi di inserire la questione nella più ampia legge delega europea 2019-2020, mirando al superamento di una serie di contestazioni comunitarie, inserendo nell’Articolo 2 della legge le nuove norme a disciplina della circolazione in Italia di auto con targa straniera. È questa la maniera che lo Stato italiano scelse per combattere tutti coloro i quali utilizzano veicoli immatricolati all’estero per evitare controlli da parte del fisco, multe e ridurre le spese di assicurazione. L’esterovestizione include anche il noleggio ed il leasing, con questi ultimi che ora ammessi solo se la società finanziaria estera non ha sedi in Italia.
Il 21 dicembre 2021 alla Camera è stata approvata definitivamente la legge europea che rimodula sia le norme che le sanzioni in un nuovo articolo del Codice della Strada, il 93-bis. A spiccare tra le novità è certamente l’estensione del periodo concesso, che sale da due a tre mesi di residenza anagrafica in Italia prima di essere obbligati ad immatricolare il veicolo con targa nazionale. Non solo le auto sono protagoniste di questa norma, bensì anche motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, con una serie di eccezioni.
Stando a quanto riportato dal comma 2 dell’Art. 93, quando il conducente residente in Italia è diverso dal proprietario del veicolo con targa estera non è obbligatorio immatricolare nuovamente il veicolo in Italia. È necessario però in questo caso che a bordo ci sia sempre un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del PRA, stesso discorso per ogni successiva variazione. Il comma 3 dell’Art. 93 include in quest’obbligo anche i lavoratori subordinati oppure autonomi che esercitano un’attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in tali Paesi.
Il discorso risulta differente per quel che concerne questi casi:
I veicoli con targa estera, ma registrati al PRA nella disponibilità di un residente in Italia, sono tenuti a rispettare tutte le leggi facenti parte del Codice della strada, di conseguenza le multe saranno notificate a chi ha effettuato la registrazione. Il bollo auto, invece, non è applicabile, poiché i veicoli non sono immatricolati in Italia.
Il mancato rispetto delle leggi inerenti la circolazione delle auto con targa straniera comportano una sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di 712 euro ad un massimo di 3.558 euro. A queste cifre si sommano il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di provvedere alla registrazione oppure all’immatricolazione con targa italiana.
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